L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per le utenze domestiche. La risposta n. 17/E del 28 gennaio 2025 fornisce indicazioni importanti in merito all’applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2024.
La Legge n. 213/2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024, ha introdotto una deroga all’art. 51 del TUIR, stabilendo che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro il limite di 1.000 euro, il valore dei beni e servizi ceduti, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas naturale), l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo. Questo limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli, inclusi quelli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati.
La normativa non specifica quali documenti siano necessari per usufruire di questa agevolazione. Tuttavia, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024 ha chiarito che, in alternativa alla presentazione delle ricevute di pagamento, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa dichiarazione deve attestare che il dipendente possiede i requisiti previsti dalla legge. La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che stabilisce che l’atto di notorietà può essere sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato seguendo le modalità dell’articolo 38.
L’articolo 38 del d.P.R. n. 445/2000 precisa che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza di un dipendente addetto, oppure essere presentate allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Pertanto, la dichiarazione può essere acquisita dalla società con sottoscrizione originale e allegando la copia del documento d’identità, senza necessità di autenticazione della firma.