Con la risposta n. 74/E del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità per un datore di lavoro di fornire, ai propri dipendenti, nell’ambito del welfare aziendale, un’applicazione dedicata (APP) per l’accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro.
Normalmente, nell’ambito del rapporto di lavoro, rientrano nella nozione di retribuzione, e dunque sono soggette alla relativa tassazione, tutte le somme percepite “in relazione al rapporto di lavoro”. La definizione è talmente ampia che si parla, al proposito, di principio di onnicomprensività.
Fanno eccezione (dunque non concorrono, entro un certo limite, alla formazione del reddito di lavoro dipendente) le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
La Società che ha posto il quesito chiedeva se rientrasse in questa previsione eccezionale l’offerta ai dipendenti, tramite APP, di servizi di mobilità sostenibile (bike-sharing, scooter-sharing, …) per il tragitto casa-lavoro.
La Società aveva progettato l’iniziativa nel modo seguente: accessibilità del servizio a chi non avesse già un’auto aziendale ad uso promiscuo; accessibilità del servizio a condizione che la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone e dunque il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni; limite di spesa per assicurare che l’utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro; non rimborso delle eventuali spese sostenute direttamente dal dipendente.
L’Agenzia delle Entrate, esaminate le modalità con cui la Società intendeva regolare l’offerta del servizio, rispondeva positivamente al quesito.