Verbale di conciliazione

Il contenzioso in materia di lavoro può essere risolto dalle parti sia in via stragiudiziale, presso la DPL o in sede sindacale, sia in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro, tramite la sottoscrizione del cosiddetto verbale di conciliazione.

All’interno del verbale deve essere riportato:

– le parti e gli eventuali soggetti che le rappresentano;

– la sede dove il verbale viene sottoscritto;

– l’oggetto della controversia relativa alla materia del lavoro;

– l’accordo che definisce bonariamente la controversia;

– la sottoscrizione delle parti e del conciliatore (giudice, sindacalista, commissione di conciliazione presso la DPL).

Infatti, se manca la sottoscrizione contestuale del conciliatore, il verbale di conciliazione non produce alcun effetto.

Inoltre, l’accordo riportato nel verbale di conciliazione non produce alcun effetto come eventuale transazione se mancano le reciproche concessioni e rinunce.

In vero, nel verbale, a fronte di un riconoscimento tra le parti, deve essere riportata la contestuale rinuncia delle stesse a qualsiasi rivendicazione concernente il rapporto di lavoro intercorso tra le stesse.

Alla luce di quanto finora detto, si evince che con la sottoscrizione del verbale ogni ulteriore valutazione e richiesta in merito al rapporto di lavoro oggetto della controversia è preclusa.

Nell’ipotesi in cui il verbale sia stato sottoscritto in sede sindacale, lo stesso deve essere depositato presso la DPL a cura delle parti o tramite l’associazione sindacale.

Il direttore della DPL, o un suo delegato, dovrà pertanto depositare il verbale di conciliazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza di parte, dichiara il verbale esecutivo.

Nell’ipotesi in cui il verbale sia stato redatto innanzi alla Commissione di conciliazione della DPL, lo stesso verrà depositato sempre presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto e il giudice, su istanza di parte, dichiara con decreto l’esecutività del verbale di conciliazione sottoscritto.

Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione tra le parti nell’udienza di discussione fissata innanzi al giudice del lavoro, il verbale di conciliazione redatto sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere, ha efficacia di titolo esecutivo.

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