Trasferimento di azienda

Con questa locuzione si intende il passaggio di un’entità economica organizzata che mantiene la sua identità (intesa come insieme di mezzi organizzati per lo svolgimento dell’attività economica) nel trasferimento, a prescindere dallo strumento contrattuale utilizzato: fusione, cessione, scissione, appalto, ecc.
Con il trasferimento di azienda si verifica un cambiamento della titolarità dell’azienda, ma viene garantito a tutti i lavoratori la continuazione del rapporto di lavoro alle stesse condizioni (gli stessi trattamenti economici e normativi) applicate dall’impresa cedente.
In caso di un trasferimento di azienda o di una parte di essa, in cui sono occupati più di 15 lavoratori, il cedente e il cessionario hanno l’obbligo di comunicare il trasferimento, per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto, alle rispettive rappresentanze sindacali, RSA o RSU, costituite nelle unità produttive interessate e ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese oggetto del trasferimento.
In mancanza delle rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere inviata ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e tale obbligo può essere assolto tramite l’associazione sindacale alla quale il cedente e il cessionario aderiscono o conferiscono mandato.
Nella comunicazione inviata ai sindacati devono essere indicati:
– la data o la data proposta del trasferimento;
– i motivi del trasferimento d’azienda;
– le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
– le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, i rappresentanti sindacali possono richiedere, per iscritto, un confronto con il cedente e il cessionario; entro sette giorni dalla richiesta, quest’ultimi sono obbligati ad avviare l’esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita, qualora trascorsi 10 giorni dal suo inizio, non si è giunti ad un accordo.
Sono ammesse le dimissioni per giusta causa del lavoratore, entro 3 mesi dal trasferimento, nel caso in cui le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica. Il trasferimento d’azienda, comunque, non costituisce da solo un giustificato motivo di licenziamento.
La legge n. 428/1990 ha previsto una deroga alla disciplina generale del trasferimento prevista dall’art.2112 Cod. civ., nel caso in cui il trasferimento interessi un’impresa nei confronti della quale vi è una dichiarazione di fallimento, un’omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, l’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.
In questi casi, se viene raggiunto un “accordo sindacale preventivo” per il mantenimento, anche parziale, dei lavoratori occupati nell’impresa cedente, le garanzie di conservazione di tutti i diritti e dei trattamenti collettivi pregressi, nonché la responsabilità solidale dell’acquirente per i crediti maturati dal lavoratore al tempo del trasferimento, possono essere limitate o venir meno.

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