Trasferimento del lavoratore

Il trasferimento comporta la dislocazione del lavoratore rispetto all’originario luogo di prestazione dell’attività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori e dell’art.2103 Cod. civ., un lavoratore non può essere trasferito in un’altra unità produttiva se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Pertanto il datore non può trasferire arbitrariamente il lavoratore senza fornire delle ragioni oggettive che giustificano tale trasferimento.
Non ammesso, inoltre, il trasferimento del lavoratore per motivi disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta l’imposizione di sanzioni che comportano un mutamento definitivo del rapporto di lavoro.
Il trasferimento, a pena di nullità, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, il quale potrà essere destinato soltanto allo svolgimento di mansioni uguali o equivalenti a quelle svolte nell’unità produttiva di provenienza.
Il provvedimento di trasferimento non deve essere lesivo della sicurezza, libertà e dignità del lavoratore, e deve altresì rispondere all’esigenza di un migliore funzionamento aziendale, contemperando in modo equo e razionale le esigenze aziendali e quelle personali del lavoratore.
In base alla disciplina prevista dal Collegato Lavoro 2010, il trasferimento può essere impugnato dal lavoratore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. L’impugnazione dell’atto di trasferimento può avvenire anche tramite l’organizzazione sindacale a cui il lavoratore ha conferito mandato.
L’impugnazione deve essere seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di un” tentativo di conciliazione o arbitrato”.
Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo, il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

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