Pensione-di-anzianità

E’ una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive, integrative.

La pensione di anzianità si ottiene prima del raggiungimento dell’età pensionabile e in presenza di determinati requisiti assicurativi e anagrafici.

L’attuale sistema prevede l’innalzamento graduale dell’età pensionabile, attraverso un meccanismo di “scalini” (o quote), dati dalla somma tra l’età anagrafica e il periodo di contribuzione del lavoratore. Con la legge n. 122 del 2010, si è adottato un sistema automatico di adeguamento, in base alla “speranza di vita” media, che viene calcolata dall’Istat.

Questo determina un aumento progressivo dell’età pensionabile, in base alla quale, fermo restando il periodo di contribuzione minimo di 35 anni, è possibile andare in pensione secondo una quota determinata da anzianità contributiva e età anagrafica.

requisiti per ottenere la pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti sono:
– dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012 il lavoratore deve raggiungere la quota 96 (data dalla somma tra età anagrafica e periodo di contribuzione di 35 anni) e l’età minima per andare in pensione è 60 anni;
– a partire dall’ 1.1.2013 il lavoratore deve raggiungere la quota 97 e si prevede un innalzamento dell’età minima a 61 anni;
– dal 1 gennaio 2016 si deve raggiungere una quota pari 97,6 con un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi
Per i lavoratori autonomi le quote sono:
– dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012 pari a 97 con un innalzamento dell’età minima a 61 anni;
– a partire dall’ 1.1.2013 il lavoratore dovrà raggiungere la quota 98 e si prevede un innalzamento dell’età minima a 62 anni;
– nel 2016 il lavoratore deve raggiungere la quota di 98,6 e un’età pari a 62 anni e 7 mesi

E’ possibile ottenere la pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, se si possiedono i seguenti requisiti contributivi:
– Dal 2016 al 2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne;
– Dal 2019 al 2020: 42 anni e 10 mesi per gli uomini più il nuovo adeguamento; 41 anni e 10 mesi per le donne, più il nuovo adeguamento.

L’importo della pensione di anzianità viene determinato con il sistema di calcolo:

• retributivo, prendendo come riferimento le retribuzioni che l’interessato ha percepito lungo un periodo di tempo immediatamente precedente l’accesso alla pensione;

• contributivo, attraverso dei coefficienti di trasformazione utilizzati per convertire in pensione annua l’ammontare individuale maturato alla decorrenza della pensione. Questi variano a seconda dell’età anagrafica alla quale il lavoratore consegue la prestazione previdenziale. In particolare essi risultano tanto piu’ elevati quanto maggiore è l’età del lavoratore. Il principio, infatti, alla base del sistema contributivo è che piu’ tardi si andrà in pensione maggiore sarà l’importo del trattamento che potrà essere ottenuto perchè minore sarà la durata della vita (potenziale) del beneficiario.

Il meccanismo di calcolo contributivo riguarda solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo. Quindi:
– I lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 che avranno tutto l’assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
– I lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31.12.1995 cui si applicherà il sistema contributivo limitatamente alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) o al 1° gennaio 1996.
Finestre mobili
Dal 1/1/2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità venivano liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti e per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla cd. gestione separata, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
In precedenza, invece, si parlava di decorrenza o finestra “fissa” in quanto l’accesso alla pensione non dipendeva dalla data in cui il lavoratore aveva raggiunto i requisiti per la pensione.
Dopo la Riforma Fornero (L. 92/2012) le finestre mobili sono venute, sostanzialmente, meno. Talune categorie, tuttavia, continuano a scontare un periodo di finestra variabile compreso tra 12 e 21 mensilità (si tratta dei cd. esodati, destinatari di provvedimenti legislativi specifici; delle lavoratrici in regime di cd. “opzione donna”; dei lavoratori impegnati in attività “usuranti”; delle prestazioni conseguite in regime di totalizzazione).

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