Mediazione di manodopera

L’attività di mediazione di manodopera svolta da soggetti privati era inizialmente vietata; la legge n.469/1997 ha riconosciuto alle “agenzie del lavoro” la possibilità di svolgere l’attività di somministrazione del lavoro, di mediazione di manodopera, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.
L’attività di mediazione di manodopera (di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro) viene svolta da società, da ente pubblico o privato autorizzati, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per poter svolgere queste attività è necessario ottenere l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro e l’iscrizione nell’apposito Albo.
L’autorizzazione viene rilasciata (dopo la verifica del possesso dei requisiti economici, organizzativi e giuridici), inizialmente, per un periodo limitato di due anni, al termine dei quali, entro novanta giorni, l’agenzia può richiedere il rilascio di un’autorizzazione a tempo indeterminato.
Il Ministero del Lavoro rilascerà l’autorizzazione a tempo indeterminato, entro novanta giorni dalla richiesta, dopo aver verificato il corretto andamento dell’attività svolta e il rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo.
REQUISITI
I requisiti giuridici e finanziari richiesti per lo svolgimento di questa attività sono:
– La costituzione dell’agenzia come società di capitali o cooperativa italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea.
– La sede legale nel territorio italiano o di uno Stato membro.
– La disponibilità di uffici in locali idonei in ragione dell’attività svolta.
– Il possesso di adeguate competenze professionali.
– Il versamento di un capitale sociale non inferiore a 50.000 euro (non inferiore ai 25.000 euro  per l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale).
– La garanzia che l’attività interessi un ambito territoriale che comprenda almeno quattro regioni.
– L’indicazione dell’attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente.
L’esercizio dell’attività di mediazione di manodopera da parte di soggetti non abilitati è punito con la pena dell’ammenda da 1500 euro a 7500 euro e con la pena dell’arresto fino a sei mesi; se vi è lo sfruttamento di un minore le pene risulteranno essere più alte.

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