• licenziamento per riduzione del personale: prevede il licenziamento di almeno cinque dipendenti nell’arco di 120 giorni, in caso di crisi aziendale che comporta una riduzione o trasformazione dell’attività d’impresa o del lavoro;
Quando il licenziamento è rivolto, invece, al singolo lavoratore si parla di “licenziamento individuale” che risulta legittimo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo o soggettivo:
• giusta causa: riguarda il verificarsi di una causa talmente grave, un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali, qualsiasi altra circostanza o situazione esterna al rapporto di lavoro, verificatesi nella sfera della vita privata del lavoratore ma idonea a ledere il “vincolo di fiducia” tra le parti, tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
• giustificato motivo soggettivo: si realizza quando il lavoratore compie un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o ha violato uno norma della disciplina del rapporto di lavoro;
• giustificato motivo oggettivo di licenziamento: consiste in ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (solitamente in questo caso, il licenziamento interessa anche più di cinque lavoratori e quindi si realizza il licenziamento collettivo).
Esempi di giustificato motivo oggettivo possono essere: la chiusura dell’attività produttiva la soppressione del posto di lavoro, affidamento di servizi ad imprese esterne.
L’obbligo di una valida motivazione del licenziamento non è richiesto, ossia il recesso può essere intimato liberamente, quindi per:
• i lavoratori domestici
• i lavoratori in prova
• i lavoratori, che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia
• dirigenti, salvi i limiti eventualmente previsti dal contratto collettivo
• atleti professionisti
• apprendisti, al termine del periodo di apprendistato.
E’ previsto un divieto di licenziamento:
– in caso di matrimonio del lavoratore, dal momento delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
– per le lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino e per il lavoratore padre per tutta la durata del congedo di paternità fino al compimento del primo anno del bambino;
– in caso di adozioni e affidamento fino ad un anno dall’ingresso del bambino in famiglia.
Tale divieto non si applica in caso di colpa grave, di cessazione dell’attività, si scadenza del termine del rapporto di lavoro e in caso di esito negativo della prova.
A tutela del lavoratore in caso di licenziamento, è previsto l’obbligo per il datore di rispettare un periodo di preavviso, la cui durata è prevista dai contratti collettivi e varia in funzione della categoria di appartenenza e dell’anzianità del lavoratore.
L’art. 2118 cod. civ. prevede la possibilità di sostituire il periodo di preavviso con la relativa “indennità di preavviso”, calcolata in un numero di mensilità o di giorni stabilito dai contratti collettivi.
L’obbligo del preavviso viene meno in caso di licenziamento per giusta causa.