Indennità di trasferimento

Viene riconosciuta al lavoratore qualora questi venga trasferito definitivamente ad altra sede di lavoro.

Va sottolineato che la legge non fornisce una precisa definizione di trasferimento, per cui tale lacuna è stata colmatanel corso del tempo dalla giurisprudenza che ha posto l’accento sull’elemento della provvisorietà o della definitività del trasferimento ad altra sede, sostenendo che risulta necessario far riferimento al momento in cui si è manifestata la volontà di destinare il dipendente ad altra sede, laddove assumerà carattere decisivo l’esistenza o meno di un limite temporale al lavoro fuori sede (Cassazione 7/11/1990 n. 1288).

Il trasferimento, tuttavia, è ritenuto legittimo solo se sostenuto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Per quanto riguarda il trattamento economico previsto in caso di trasferimento di lavoratore ad altra sede aziendale, con cambio di domicilio o di residenza, consiste in un rimborso spese e, in aggiunta o in alternativa, in una relativa indennità.

Questa misura è proporzionata alla retribuzione prevista dal CCNL e alla circostanza legata al fatto che il trasferimento riguardi solo il singolo lavoratore o anche la famiglia, per cui sarà calcolata sulla paga di fatto, gli aumenti periodici e la contingenza percepiti dal lavoratore nel luogo in cui è stato trasferito.

Le somme erogate a titolo di indennità di trasferimento, in particolare quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, per il 50% del loro ammontare non concorrono a formare il reddito, per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni, per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale, e non superiore ai 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale.

L’esenzione suindicata si applica solo alle indennità erogate per il primo anno, risultando, dunque, inapplicabili per le indennità corrisposte per più anni sempre relativamente allo stesso trasferimento.

L’ INPS (Circ. INPS 26/7/1999, n.156) stabilisce che l’esenzione del 50% dell’indennità di trasferimento vige anche se il trasferimento è stato richiesto dal lavoratore e non imposto dall’azienda.

Non è escluso che alcuni contratti possano prevedere, oltre alla predetta indennità, altri benefici, retributivi o risarcitori, delle spese cui il lavoratore va incontro per effetto del trasferimento.

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