Divieto di licenziamento a causa di matrimonio

Il Legislatore pone in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento della lavoratrice a causa di nozze.

Il codice delle pari opportunità (art. 35, commi 1 e 2, D.lgs 198 del 11 aprile 2006) ha espressamente stabilito che sono nulle le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi o nei regolamenti, che prevedono il licenziamento delle lavoratrici, dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, a causa del matrimonio.

Il divieto di licenziare in caso di matrimonio della dipendente intercorre dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione delle nozze. Il Licenziamento intervenuto durante tale periodo è nullo in quanto il Legislatore presume ex lege che sia stato disposto per causa di matrimonio.

Sono state previste delle ipotesi di licenziamento che derogano a questo divieto:

  • colpa della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro
  • cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta
  • ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta
  • risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine

In tutti questi casi l’onere della prova rimane comunque a carico del datore di lavoro.

A seguito del provvedimento che dichiara la nullità del licenziamento è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

La lavoratrice riassunta in servizio che dichiari di voler recedere dal contratto, avrà diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

Il recesso dovrà essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito a riprendere servizio.

Si precisa, inoltre, che la lavoratrice all’interno del periodo sopra indicato, non solo non potrà essere colpita da un licenziamento individuale, ma non potrà nemmeno essere assoggettata alle procedure di “messa in mobilità” o di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex art. 4 legge 223/1991.

Il divieto di licenziamento per causa nozze non si applica alle lavoratrici addette ai servizi familiari e domestici.

Centro Studi | Studio Cassone​

Il Centro Studi dello Studio Cassone è composto da un team di professionisti appassionati, dediti alla ricerca e alla condivisione delle informazioni così da garantire un aggiornamento costante del personale ed essere sempre un passo avanti.

News +

News e normative

Le nostre risorse per le vostre esigenze! Tieniti sempre aggiornato sulle ultime novità in merito al mondo del lavoro e scopri gli articoli elaborati dal nostro team per essere sempre un passo avanti. 

Dal 1° aprile 2026 obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro su SIISL per le assunzioni agevolate

Leggi di più →

Nuove disposizioni su immigrazione e lavoro: pubblicato il decreto legge e approvato il decreto flussi triennale

Leggi di più →

Legge delega retribuzioni

Leggi di più →

Guide +

Le nostre guide

Una raccolta di pratiche guide relative ad argomenti inerenti al mondo del lavoro da consultare facilmente. Scoprile per approfondire i concetti che più ti interessano.

Lavoro Tramite Piattaforma: Fonte E Definizioni

LAVORO TRAMITE PIATTAFORMA: FONTE E DEFINIZIONI Fonte della tutela Nel 2019, all’interno del TU sui…

Leggi di più →

Assunzioni Agevolate: Requisiti E Condizioni

ASSUNZIONI AGEVOLATE: REQUISITI E CONDIZIONI Definizione La legge prevede delle agevolazioni di natura contributiva e/o…

Leggi di più →

Stage e tirocini formativi

Che cos’è lo stage; Quanti tirocini possono essere attivati?; Quanto può durare un contratto di…

Leggi di più →

Contratti a termine

Contratti a termine: regole; Quanto dura un contratto a termine?; Si può rinnovare o prorogare…

Leggi di più →