Delega di funzioni

L’espressione “Delega di funzioni” indica il trasferimento di mansioni dal titolare originario ad altri collaboratori all’interno di una determinata realtà aziendale.
L’istituto della delega di funzioni è stato preso in considerazione per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 1 comma 4-ter del D.lgs 626/94 in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Legislatore in passato si era limitato a ad indicare le funzioni non delegabili.
La giurisprudenza e la dottrina nel corso degli anni avevano, pertanto, prodotto numerosi principi in merito alla delega di funzioni che sono stati recepiti nel nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs 81/2008).
Soprattutto nell’ambito della sicurezza la delega pone, in concreto, il problema di identificare il soggetto penalmente responsabile della violazione eventualmente commessa nell’espletamento dei compiti trasferiti.
Per questi motivi il Legislatore nell’ambito del conferimento della delega ha adottato soluzioni particolarmente rigide e formali.

Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 81/2008 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  • a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
  • b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • d) che la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

A questo tipo di delega, inoltre, deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

E’ bene precisare che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di vigilanza si intende, tuttavia, assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del TU.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni sopra esposte.

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