Contratto di solidarietà cd. difensivo

I contratti di solidarietà difensivi sono accordi stipulati con le rappresentanze sindacali che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori interessati, allo scopo di mantenere il livello occupazionale in azienda ed evitare il licenziamento del personale in esubero.

Si tratta quindi di un ulteriore strumento, in aggiunta agli interventi di cassa integrazione guadagni che le imprese possono utilizzare per evitare o ridurre le eccedenze di personale e contenere i costi del lavoro.

Alla riduzione di orario si accompagna una perdita retributiva integrata per il lavoratore da un trattamento a carico dell’INPS.

Sono altresì previsti contratti di solidarietà cd. espansiva, cioè stipulati al fine di favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione. Questa tipologia, però, ha trovato scarsissima applicazione.

Si distinguono due tipologie di contratti di solidarietà:

TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

Questi ultimi sono stati abrogati dal Jobs Act, salvo le precisazioni che si diranno.

La possibilità di stipulare Contratti di solidarietà cosiddetti difensivi è esclusa:

• per le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali, oppure siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata;

• nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli inseriti nei cantieri edili.

Il contratto di solidarietà difensivo si applica a tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

Sono esclusi i lavoratori con rapporti di lavoro a termine, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

I contratto di solidarietà cd. difensivi hanno una durata non superiore a 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36, per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori del Mezzogiorno).

La riduzione dell’orario di lavoro può essere concordata su base giornaliera, settimanale o mensile (ma non annuale).

Il contratto di solidarietà cd. difensivo è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto.

Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l’impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.

Affinché si possa essere ammessi al regime previsto dal contratto di solidarietà cd. difensivo sono necessari:

• la stipulazione di un contratto collettivo aziendale da parte delle rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che deve indicare le motivazioni e la quantità dei lavoratori in esubero;

invio della domanda, corredata dal verbale di accordo tra le parti, da parte dell’azienda alla Direzione generale ammortizzatori sociali.

L’autorizzazione avviene con Decreto del Ministro del Lavoro (da emanarsi entro 30 giorni dalla domanda) e ha validità annuale.

I contratti di solidarietà difensiva di Tipo B sono stati abrogati, dal 1° luglio 2016, ad opera del Jobs Act.

Tuttavia con la recente legge di stabilità 2016 essi sono stati rifinanziati, e l’accesso agli stessi continua ad essere consentito, alle seguenti condizioni:

– i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;

– i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

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