Contratto di inserimento

È un contratto di lavoro a termine diretto all’inserimento lavorativo di lavoratori in possesso di determinati requisiti mediante un progetto formativo personalizzato ed adeguato ad un determinato contesto lavorativo.

È stato istituito dalla cd. Riforma Biagi (D.lgs. n. 276/2003) ed ha sostituito il previgente contratto di formazione e lavoro.

Possono stipulare il contratto di inserimento:

  • le imprese e loro consorzi
  • i gruppi di imprese
  • le associazioni professionali, socio-culturali, sportive
  • le fondazioni
  • gli enti di ricerca
  • le organizzazioni e associazioni di categoria
  • gli studi professionali organizzati in forma di impresa

Sono, invece, esclusi i liberi professionisti.

I destinatari del contratto di inserimento sono giovani tra i 18 e i 29 anni e lavoratori svantaggiati.

Per lavoratori svantaggiati si intendono:

  • Disoccupati di lunga durata con età compresa tra 29 e 32 anni, alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi
  • Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro
  • Lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni, anche se, nel periodo interessato hanno svolto prestazioni occasionali di tipo accessorio
  • Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in area geografica ad alta disoccupazione femminile: in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito DM, sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile
  • Portatori di handicap: persone, in età lavorativa, affette da minorazioni fisiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle apposite commissioni mediche istituite presso le Unità Sanitarie Locali

L’assunzione con contratto di inserimento è subordinata, a pena di nullità del contratto, alla definizione di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. In mancanza di tale progetto, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Alla contrattazione collettiva è rimessa la determinazione delle modalità di definizione dei piani individuali.

Per poter stipulare nuovi contratti di inserimento, il datore deve avere trasformato in contratti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti.

Il contratto di inserimento deve essere stipulato – a pena di nullità – in forma scritta. In mancanza di forma scritta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Il contratto, in via generale, ha una durata compresa tra i 9 e i 18 mesi. Nell’ipotesi di persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, il limite massimo di durata è elevabile fino a 36 mesi.

Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti: eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata del rapporto, senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto d’inserimento.

Per agevolare l’assunzione con contratto di inserimento sono previsti a favore del datore di lavoro incentivi di tipo:

  • normativo, in tutti i casi
  • contributivo, solo quando il lavoratore assunto appartiene ad una delle categorie di soggetti svantaggiati

I benefici di tipo normativo sono:

  • esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti
  • sotto-inquadramento fino a 2 livelli rispetto a quello corrispondente alla qualifica da conseguire. Il sotto-inquadramento non si applica quando il contratto di inserimento è stipulato con donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ad alta disoccupazione femminile

I datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati con contratto di inserimento hanno inoltre diritto agli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro.

Si evidenzia che tale tipologia contrattuale è stata formalmente eliminata ad opera della Legge Fornero (L. 92/2012) che ha abrogato le relative disposizioni.

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