Congedo parentale

Oltre al periodo di astensione obbligatoria (maternità o paternità), i genitori hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo.

Tale astensione facoltativa denominata “congedo parentale”, in alcuni casi viene retribuito in misura sostanzialmente ridotta (30% della retribuzione), mentre in altri si configura come assenza non retribuita.

La possibilità di fruire del congedo parentale è riconosciuta a ciascun genitore anche se l’altro non ne ha diritto. Anche i padri lavoratori dipendenti dunque, hanno ora un proprio autonomo diritto, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice.

Per ogni figlio, nei primi 8 anni di vita, il periodo di astensione facoltativa complessivo dei genitori non può eccedere il limite di 10 mesi (11, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).

Nell’ambito del limite complessivo il congedo spetta:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.

Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti, i periodi di astensione possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.

La materia ha subito importanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act che ha esteso la possibilità del congedo parentale a ore a tutti i lavoratori dipendenti.

E’ inoltre possibile usufruire del congedo fino ai 12 anni di età del figlio, con una retribuzione del 30% fino al sesto anno di vita.

Si può godere del diritto al congedo parentale anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale grazie al Dlgs 80/2015.

Per il 2016 sarà possibile alternare il congedo parentale ad ore con quello su base giornaliera. In ogni caso, la durata complessiva ed i limiti entro cui i genitori potranno assentarsi dal lavoro restano invariati (6 mesi).

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