Comunicazione instaurazione rapporto di lavoro

Ai datori di lavoro che procedono all’instaurazione del rapporto di lavoro si prescrive l’obbligo di effettuare la comunicazione al Servizio per l’impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di inizio della prestazione lavorativa, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è utile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti di Prefetture, DRL, DPL, INPS, INAIL e degli altri enti e istituti previdenziali interessati.

Deve essere effettuata in via telematica per mezzo dei seguenti modelli:

  • Unificato LAV per la generalità dei datori di lavoro
  • Unificato SOMM per le Agenzie di somministrazione
  • Unificato URG  per le comunicazioni sintetiche da effettuarsi nei casi di assunzione d’urgenza per indifferibili esigenze produttive ovvero di malfunzionamento dei sistemi informatici

La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve indicare:

  • dati anagrafici del lavoratore,
  • data di assunzione,
  • data di cessazione qualora il rapporto sia a tempo determinato,
  • tipologia contrattuale,
  • qualifica professionale,
  • trattamento normativo ed economico applicato.

Questo tipo di Comunicazione riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, appartenenti a qualsiasi settore produttivo che instaurino un rapporto di:

  • lavoro subordinato (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, a causa mista. La comunicazione è riferita ai lavoratori di qualsiasi settore compresi i lavoratori del settore edile, spettacolo, disabili, extracomunitari, sportivi professionisti, dirigenti, personale assunto nella p.a. con concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche)
  • autonomo in forma coordinata e continuativa. Sono riconducibili a tela categoria il contratto di lavoro a progetto, il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, la collaborazione occasionale (mini co.co.co.), la prestazione sportiva se svolta in forma coordinata e continuativa
  • socio lavoratore di cooperativa (solo qualora l’ulteriore rapporto di lavoro stipulato tra la cooperativa ed i propri soci sia di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa)
  • associazione in partecipazione con apporto di lavoro
  • tirocini di formazione e di orientamento (o stage)
  • borse lavoro
  • lavori socialmente utili
  • borse post dottorato di ricerca
  • lavoratori autonomi dello spettacolo

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro domestico invece, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere presentata in via telematica all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro possono assolvere all’adempimento direttamente oppure avvalendosi dei soggetti abilitati a trasmettere le comunicazioni in nome e per conto degli stessi datori di lavoro come:

  • Consulenti del Lavoro
  • altri professionisti abilitati (Avvocati e Procuratori Legali, Dottori e Ragionieri commercialisti, Periti commerciali, previa comunicazione alla Direzione del Lavoro)
  • Associazioni di categoria
  • Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere l’attività di intermediazione nei rapporti di lavoro

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro:

  • le attività di lavoro autonomo, non riconducibili alla nozione di collaborazione coordinata e continuativa, svolte da titolari d’impresa, soci di società, liberi professionisti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti e collaboratori familiari, rese sia in forma professionale che occasionale
  • le attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale rese dai professionisti iscritti agli albi
  • le prestazioni di lavoro accessorio
  • le prestazioni svolte nell’ambito del c.d. volontariato
  • le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro come attività agricole e collaborazioni occasionali svolte in favore di artigiani gratuitamente da parenti e affini fino al terzo grado
  • i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative favore dei propri studenti
  • i periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini.

Si segnala che il mancato rispetto della procedura di comunicazione può determinare, l’operare delle sanzioni previste per l’impiego di lavoratori “in nero” ovvero di lavoratori subordinati senza, appunto, preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

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