È l’insieme delle norme e delle funzioni che disciplinano l’assunzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro – nelle aziende private e pubbliche che occupano più di 15 dipendenti – di soggetti appartenenti alle cosiddette categorie protette per promuoverne l’inserimento nel mercato del lavoro.
Con questa espressione si intende tutta quella serie di strumenti (tecnici e non) che permettono l’inserimento lavorativo delle persone disabili o appartenenti a determinate categorie.
Il collocamento obbligatorio è riservato alle seguenti tipologie di disoccupati:
Disabili
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
- persone non vedenti o sordomute
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio
Altre categorie
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio
- soggetti equiparati (i coniugi ed i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra, di lavoro)
- profughi italiani rimpatriati
- vittime del terrorismo
Sono tenuti al rispetto delle norme previste per il collocamento obbligatorio e quindi all’assunzione obbligatoria tutti i datori pubblici e privati che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori, secondo le modalità indicate dalla Legge 68/99 e il D.Lgs 469/97.
La legge riconosce il diritto al collocamento obbligatorio dei disabili, ovvero alla congruenza tra capacità e competenze possedute e posto di lavoro.
A questo scopo sono stati istituiti servizi per l’impiego mirati che, insieme ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio redigono e conservano le liste, programmano e attuano interventi specifici e provvedono all’avviamento al lavoro.
Ai disabili assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
Per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili la legge 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con gli uffici competenti per la realizzazione di programmi mirati.
Le convenzioni prevedono l’impegno da parte dei datori di lavoro dell’assunzione al termine del programma.
L’attuazione delle convenzioni avviene attraverso tirocini formativi, assunzioni a termine, ampliamento dei periodi di prova.
Esiste inoltre la possibilità di realizzare convenzioni con cooperative sociali, associazioni di volontariato, consorzi e la possibilità di deroghe (per età o durata) su formazione lavoro (inserimento lavorativo) e apprendistato.