Il panorama degli incentivi per l’occupazione femminile si arricchisce di nuove opportunità nel triennio 2024-2026.
Nuovo Bonus Donne (Decreto Coesione): Esonero Contributivo per Assunzioni di Lavoratrici Svantaggiate
L’articolo 23 del D.L. 60/2024 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate, valido dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’esonero ha un limite massimo di 650,00 € mensili per lavoratrice, esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail, e una durata di 24 mesi.
- Chi sono le “lavoratrici svantaggiate”?
- Donne di qualsiasi età, residenti ovunque, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
- Donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
- Cosa significa “prive di un impiego regolarmente retribuito”?
- Non aver prestato attività lavorativa subordinata per almeno 6 mesi.
- Aver svolto attività autonoma o parasubordinata con un reddito inferiore alle detrazioni fiscali (articolo 13 del TUIR).
- Non è necessario lo stato di disoccupazione o la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
- Condizioni per l’esonero:
- Assunzione a tempo indeterminato.
- Incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra i lavoratori occupati nel mese e la media dei 12 mesi precedenti (espresso in U.L.A.).
- Calcolo dell’incremento occupazionale netto:
- Escludere dal computo dimissioni volontarie, invalidità, pensionamenti, riduzione volontaria dell’orario, licenziamenti per giusta causa.
- Considerare i lavoratori part-time pro-quota e quelli intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto.
- Consolidamento dell’incentivo:
- Verificare l’incremento occupazionale netto in termini di U.L.A. al termine dell’anno successivo all’assunzione. In caso contrario, l’incentivo non è riconosciuto e va restituito.
- Cumulabilità:
- Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
- Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione.