La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 3372/2025 del 25 ottobre, ha accertato e dichiarato la nullità di un patto di non concorrenza apposto a un contratto di lavoro.
I giudici di appello hanno ritenuto che l’ampiezza eccessiva dell’oggetto del patto e la sua estensione territoriale sproporzionata, che comprendeva l’Italia e l’Europa intera, fossero tali da impedire sostanzialmente al lavoratore di svolgere qualunque attività lavorativa riconducibile al proprio background professionale.
La Corte ha ricordato che la validità del patto di non concorrenza deve essere valutata in base ai limiti di oggetto e di luogo prescritti dall’articolo 2125 del codice civile. In tal senso, la giurisprudenza della Cassazione ribadisce che il vincolo non può essere talmente esteso, sia per oggetto che per territorio, da precludere al prestatore di lavoro prospettive di attività e un guadagno adeguato, coerenti con il suo specifico bagaglio, esperienza e competenze professionali acquisite.
Secondo il Collegio, si ravvisa la violazione dei limiti legali di oggetto e, conseguentemente, la nullità del patto, ogni qualvolta il datore di lavoro pretenda di impedire di fatto al lavoratore di svolgere qualunque attività riconducibile al proprio background professionale.