Malattia

Si tratta di una condizione che porta ad un’alterazione dello stato di salute del lavoratore tale da dar luogo ad un’incapacità temporanea a prestare la propria attività lavorativa.
Per legittimare l’assenza dal posto di lavoro non è importante che la malattia comporti un’incapacità assoluta della persona, ma è sufficiente che sia relativa alle concrete modalità di svolgimento delle proprie mansioni. Tra le ipotesi di stati di malattia che legittimano l’assenza dal lavoro, sono comprese anche le situazioni in cui il dipendente deve assentarsi per sottoporsi a terapie specifiche necessarie per la guarigione e i periodi di convalescenza.
Il lavoratore assente per malanno ha l’obbligo di avvisare il datore di lavoro e di giustificarla mediante valida” certificazione medica”. Con l’entrata in vigore della legge n. 183/2010, Collegato lavoro, il certificato medico (con indicato l’inizio e la durata presunta della malattia) è inviato telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica competente, all’Inps, che provvederà a sua volta ad inviarlo al datore di lavoro.
Il lavoratore può comunque richiedere ancora al proprio medico curante il rilascio del certificato di malattia, attestante lo stato di incapacità lavorativa.
Allo stesso tempo, l’art.2110 del Codice Civile prevede l’obbligo per il datore di lavoro di conservare il posto di lavoro del lavoratore in malattia e di corrispondere allo stesso la retribuzione o un’indennità, il cui importo e durata viene stabilito dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo  equità.

L’indennità giornaliera di malattia è a carico dell’Inps  e spetta a partire dal 4° giorno, fino ad un massimo di 180 giorni in un anno. Questa è solitamente anticipata dal datore di lavoro, nel momento in cui provvede alla retribuzione per il periodo successivo alla malattia.
La durata del periodo di comporto, ossia del periodo di conservazione del posto di lavoro, che generalmente varia a seconda della categoria professionale e dell’anzianità di servizio, è stabilita dalla contrattazione collettiva o, in mancanza di questa, dagli usi o secondo equità.
Se la malattia si prolunga, oltre la data inizialmente comunicata, il lavoratore deve inviare un ulteriore certificato, il primo o, al massimo, il secondo giorno dopo la scadenza del precedente, per assicurarsi la continuità nel pagamento dell’indennità di malattia.
Il superamento del periodo di comporto può portare al licenziamento del lavoratore in malattia ai sensi dell’art.2118 Cod. civ. (licenziamento con diritto di preavviso o di indennità sostitutiva), a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. L’atto di licenziamento può essere comunicato al lavoratore durante il periodo di comporto, ma non produce i suoi effetti fino alla guarigione dello stesso o alla scadenza del periodo di comporto.

Il datore di lavoro, secondo quanto dettato dall’art. 5 Legge n.300/1970, ha la possibilità di far controllare le assenze per malattia del lavoratore attraverso soltanto i servizi ispettivi  degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il lavoratore è tenuto a sottoporsi alla visita di controllo del servizio ispettivo. L’assenza ingiustificata del lavoratore nelle fasce di reperibilità, definite nei contratti collettivi, fa venir meno il diritto al trattamento economico di malattia e possono essere previste delle sanzioni disciplinari. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale, infine, può essere punito con il licenziamento.
L’Inps ha individuato i motivi che giustificano l’assenza in caso di controllo domiciliare:
– concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, il lavoratore, comunque, è tenuto a dimostrare che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità e a fornire la documentazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria stessa;
– nel caso di situazione che abbia reso indispensabile la presenza personale del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare.

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