Contratto di collaborazione occasionale

Questo tipo di contratto si configura quando il lavoratore svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso.

L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Il contratto di collaborazione occasionale si distingue:

  • dalla collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto per l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e il carattere episodico dell’attività;
  • dal lavoro autonomo abituale, per il carattere episodico della prestazione

A differenza di quanto previsto per i collaboratori coordinati e continuativi, il committente non deve comunicare al Centro per l’impiego la stipulazione di contratti di collaborazione occasionale

Questo particolare tipo di contratto prevede in capo al lavoratore l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPSsolo se realizza nell’anno un reddito superiore a € 5.000, anche se per effetto delle prestazioni rese a più committenti. Il contributo è dovuto solo sui compensi eccedenti detta soglia.

Qualora in fase di instaurazione del contratto, il lavoratore abbia superato il limite di € 5.000, il committente deve versare in favore del lavoratore stesso, la contribuzione nella stessa misura e con la stessa percentuale di ripartizione dell’onere prevista per i collaboratori coordinati e continuativi.

In corso di svolgimento del contratto di collaborazione occasionale, al lavoratore autonomo occasionale soggetto all’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata, spettano:

  • corresponsione dell’ assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina prevista per i lavoratori iscritti a tale Gestione. Al di sotto del limite reddituale annuo di € 5.000 l’assegno non è riconosciuto, non essendo previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
  • prestazioni di malattia e maternità.

Con l’introduzione del Jobs Act (in particolare il decreto attuativo Jobs Act D.Lgs 81/2015), le collaborazioni occasionali (cd. “mini co.co.co”) sono state abrogate.

Per avvalersi di prestazione a carattere saltuario, dal 01/01/2016, potranno essere instaurati solo rapporti di lavoro autonomo occasionale e lavoro accessorio (retribuibili tramite voucher).

Il lavoro autonomo occasionale si distingue dall’abrogata collaborazione occasionale perché caratterizzato dalla mancanza di continuità della prestazione e di coordinamento: l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda né nell’ambito del ciclo produttivo del committente.

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