Assegni per il nucleo familiare

Gli assegni per il nucleo familiare sono una prestazione riconosciuta dall’INPS a favore dei nuclei familiari dei lavoratori e dei pensionati che non abbiano superato determinati limiti di reddito stabiliti ogni anno.

La misura degli assegni varia in relazione al numero dei componenti del nucleo e all’entità dei redditi percepiti nell’anno di riferimento.

Ai fini della suddetta prestazione compongono il nucleo familiare:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (legittimi, naturali, legittimati, adottivi, affiliati, affidati a norma di legge, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) di età inferiore ai 18 anni;
  • i figli maggiorenni con inabilità assoluta allo svolgimento di un’attività lavorativa;
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

Per nuclei familiari con almeno quattro figli (di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) rientrano nella composizione del nucleo familiare anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni di età, a condizione che siano studenti o apprendisti.

Il lavoratore straniero che fa richiesta di assegni per il nucleo familiare può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. I familiari che non risiedono in Italia, fanno parte del nucleo familiare se lo Stato estero di cittadinanza del richiedente ha stipulato una convenzione internazionale con l’Italia, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.

Per i lavoratori dipendenti gli assegni per il nucleo familiare sono erogati dal datore di lavoro direttamente nel cedolino paga, risultando esenti da tassazione e contribuzione, ovvero direttamente dall’INPS per gli altri lavoratori.

La domanda di assegno per il nucleo familiare decorre di regola dal 1 luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Con la circolare n. 109 del 2015, l’INPS ha reso noti i nuovi importi degli assegni per nucleo familiare e le relative tabelle del valore degli assegni secondo il reddito della famiglia, valide sino al 30 giugno 2016.

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